Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda e istruttoria 1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere invitati a presentare domanda di candidatura, per una o piu' sezioni, oppure autocandidarsi. 2. In tutti i casi, il candidato accede al sito web del REPRISE e inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati anagrafici e scientifici). 3. Per ognuna delle sezioni di cui all'art. 3, il superamento dei criteri di cui al precedente art. 5 consente l'ammissione automatica del candidato nel REPRISE. L'eventuale successivo accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti comporta l'esclusione del candidato dalla relativa sezione. 4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per le quali non vengano superate le soglie minime che consentono l'inserimento automatico in REPRISE, il CNGR procede all'esame della candidatura presentata, tenendo conto di tutti gli altri elementi, desumibili dal curriculum, ritenuti utili ai fini di una decisione definitiva sull'accoglimento della domanda. 5. L'esame di cui al precedente comma 4 puo' essere svolto in proprio dal CNGR oppure mediante una o piu' CDV (i cui componenti, designati dal CNGR ed operanti a titolo puramente onorifico, sono nominati con apposito decreto direttoriale), oppure attraverso ulteriori modalita' fissate dallo stesso CNGR. 6. La valutazione negativa con conseguente decisione di non ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della domanda, per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi. 7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto della domanda e' effettuata, per ogni singolo candidato, mediante modalita' telematiche, direttamente sul sito web del REPRISE.