Art. 6 
 
       Modalita' di presentazione della domanda e istruttoria 
 
  1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere  invitati
a presentare domanda di candidatura, per una o piu'  sezioni,  oppure
autocandidarsi. 
  2. In tutti i casi, il candidato accede al sito web del  REPRISE  e
inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati anagrafici
e scientifici). 
  3. Per ognuna delle sezioni di cui all'art. 3, il  superamento  dei
criteri di cui al precedente art. 5 consente l'ammissione  automatica
del  candidato  nel  REPRISE.  L'eventuale  successivo   accertamento
dell'assenza o del venir meno dei requisiti comporta l'esclusione del
candidato dalla relativa sezione. 
  4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per  le  quali
non vengano superate le soglie minime  che  consentono  l'inserimento
automatico in REPRISE, il CNGR procede  all'esame  della  candidatura
presentata, tenendo conto di tutti gli altri elementi, desumibili dal
curriculum, ritenuti  utili  ai  fini  di  una  decisione  definitiva
sull'accoglimento della domanda. 
  5. L'esame di cui al precedente  comma  4  puo'  essere  svolto  in
proprio dal CNGR oppure mediante una o piu' CDV  (i  cui  componenti,
designati dal CNGR ed operanti a  titolo  puramente  onorifico,  sono
nominati  con  apposito  decreto  direttoriale),  oppure   attraverso
ulteriori modalita' fissate dallo stesso CNGR. 
  6.  La  valutazione  negativa  con  conseguente  decisione  di  non
ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della domanda,
per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi. 
  7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto  della  domanda
e'  effettuata,  per  ogni  singolo  candidato,  mediante   modalita'
telematiche, direttamente sul sito web del REPRISE.