Art. 7 Cause di sospensione dall'elenco 1. Gli esperti, nell'espletamento dell'incarico, devono assicurare la massima diligenza, competenza, correttezza e trasparenza; essi sono tenuti altresi' al rispetto delle norme relative all'incompatibilita' e in generale alle regole etico-professionali; la segnalazione (da chiunque sia effettuata) ed il successivo accertamento, da parte del MIUR, di comportamenti che evidenzino delle mancanze in ordine a quanto sopra riportato puo' comportare (fatta salva ogni altra azione di responsabilita') la sospensione dall'elenco, per un periodo non inferiore a un anno, e, nel caso in cui vi siano incarichi in corso di espletamento, la revoca degli stessi. 2. La sospensione dall'elenco, fino alla conclusione della vicenda giudiziaria, e' disposta dal MIUR anche nel caso in cui esso venga a conoscenza dell'eventuale rinvio a giudizio dell'esperto per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la personalita' dello Stato, o piu' in generale per reati la cui pena minima non sia inferiore a cinque anni di reclusione. 3. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto puo' chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria sospensione dall'elenco per uno o piu' anni.