Art. 7 
 
                  Cause di sospensione dall'elenco 
 
  1. Gli esperti, nell'espletamento dell'incarico, devono  assicurare
la massima diligenza, competenza,  correttezza  e  trasparenza;  essi
sono   tenuti   altresi'   al   rispetto   delle    norme    relative
all'incompatibilita' e in generale alle  regole  etico-professionali;
la  segnalazione  (da  chiunque  sia  effettuata)  ed  il  successivo
accertamento, da parte del  MIUR,  di  comportamenti  che  evidenzino
delle mancanze in ordine a quanto  sopra  riportato  puo'  comportare
(fatta salva ogni altra azione  di  responsabilita')  la  sospensione
dall'elenco, per un periodo non inferiore a un anno, e, nel  caso  in
cui vi siano incarichi in corso  di  espletamento,  la  revoca  degli
stessi. 
  2. La sospensione dall'elenco, fino alla conclusione della  vicenda
giudiziaria, e' disposta dal MIUR anche nel caso in cui esso venga  a
conoscenza dell'eventuale rinvio a giudizio  dell'esperto  per  reati
contro  la  pubblica  amministrazione,  la   fede   pubblica   e   la
personalita' dello Stato, o piu' in generale per reati  la  cui  pena
minima non sia inferiore a cinque anni di reclusione. 
  3. In  ogni  caso,  in  qualsiasi  momento,  ciascun  esperto  puo'
chiedere al MIUR, o disporre autonomamente,  la  propria  sospensione
dall'elenco per uno o piu' anni.