Art. 8 
 
                 Cause di cancellazione dall'elenco 
 
  1.  Il  MIUR  procede  alla  cancellazione  d'ufficio  dell'esperto
dall'albo qualora venga a conoscenza: a) di una sentenza di  condanna
passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per i reati contro la  pubblica
amministrazione, le fede pubblica e la personalita' dello Stato; b) o
piu' in generale, per altre tipologie di reato, di  una  sentenza  di
condanna passata in  giudicato  (o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti  ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.)  che  abbia
comminato una pena non inferiore a  cinque  anni  di  reclusione.  Si
procede altresi' alla cancellazione in caso di decesso. 
  2. In  ogni  caso,  in  qualsiasi  momento,  ciascun  esperto  puo'
chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria  cancellazione
dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.