Art. 8 Cause di cancellazione dall'elenco 1. Il MIUR procede alla cancellazione d'ufficio dell'esperto dall'albo qualora venga a conoscenza: a) di una sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per i reati contro la pubblica amministrazione, le fede pubblica e la personalita' dello Stato; b) o piu' in generale, per altre tipologie di reato, di una sentenza di condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) che abbia comminato una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. Si procede altresi' alla cancellazione in caso di decesso. 2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto puo' chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria cancellazione dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.