Art. 9 Aggiornamento della scheda dell'esperto 1. L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene di regola con cadenza annuale, previa apposita richiesta formulata dal MIUR. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi momento, puo' procedere all'aggiornamento della propria scheda. 2. Il mancato aggiornamento della scheda o la mancata conferma dei dati in essa contenuti per cinque anni consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco.