Art. 9 
 
               Aggiornamento della scheda dell'esperto 
 
  1. L'aggiornamento della scheda personale di ogni  esperto  avviene
di regola con cadenza annuale, previa  apposita  richiesta  formulata
dal  MIUR.  In  ogni  caso  l'esperto,  in  qualsiasi  momento,  puo'
procedere all'aggiornamento della propria scheda. 
  2. Il mancato aggiornamento della scheda o la mancata conferma  dei
dati in essa  contenuti  per  cinque  anni  consecutivi  comporta  la
cancellazione dall'elenco.