Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c)  del  capitolo  VI
dell'allegato B  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  come
modificato  dal  presente  decreto,  relative  ai  manufatti  di   IV
categoria destinati  a  persone  con  conoscenze  specialistiche,  si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2017. 
  2. Per i prodotti pirotecnici di  cui  all'art.  5,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della
marcatura Ce, nonche' per le polveri da  mina,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore. 
  3. E' consentito lo smaltimento delle giacenze dei prodotti di  cui
al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta vendita alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4 luglio 2017. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016 
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