Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017. 2. Per i prodotti pirotecnici di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della marcatura Ce, nonche' per le polveri da mina, le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore. 3. E' consentito lo smaltimento delle giacenze dei prodotti di cui al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4 luglio 2017. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2016 Il Ministro: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1731