IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393,  nonche'  del  19
settembre 2016, n.  394,  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento  sismico  in
rassegna; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'art. 1, comma 2 della  sopra  citata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti i piani  di  impiego  concordati  con  le  amministrazioni  e
strutture interessate, in attuazione di quanto previsto dall'art.  5,
comma 5, della citata  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 392/2016  
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio di cui all'art.  3
                     dell'ordinanza n. 394/2016 
 
  1. Fino  alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,  al  fine  di
assicurare la necessaria  mobilita'  al  Soggetto  attuatore  per  il
monitoraggio  ed  al  gruppo  di   supporto   di   cui   all'art.   3
dell'ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a provvedere in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 15, comma 2, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la mobilita' del predetto  Soggetto  attuatore,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti puo'  altresi'  provvedere  in  deroga
all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122.