IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, nonche' del 19 settembre 2016, n. 394, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i piani di impiego concordati con le amministrazioni e strutture interessate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016 Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016 1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza, al fine di assicurare la necessaria mobilita' al Soggetto attuatore per il monitoraggio ed al gruppo di supporto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a provvedere in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la mobilita' del predetto Soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' altresi' provvedere in deroga all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.