Art. 2 
 
Ulteriori disposizioni volte a garantire la  piena  operativita'  del
  Servizio nazionale della protezione civile in attuazione  dell'art.
  5, comma 5, dell'ordinanza  n.  392/2016  per  il  periodo  dal  1°
  ottobre al 31 dicembre 2016 
  1. Con riferimento alla prospettazione delle attivita' direttamente
connesse con le finalita' della gestione dell'emergenza da  porre  in
essere dal 1° ottobre  al  31  dicembre  2016,  i  limiti  massimi  e
l'articolazione  delle  misure  contenute  nel  citato  art.  5  sono
rideterminati come specificato nel presente articolo. 
  2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  ivi  compreso  quello  titolare  di  posizione   organizzativa,
direttamente impiegato nelle attivita' di  assistenza  e  soccorso  o
nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione
collettiva nazionale di comparto  e  fermo  restando  il  divieto  di
cumulo  con  compensi  analoghi  eventualmente  gia'   previsti   dai
rispettivi ordinamenti, puo' essere riconosciuta: 
    a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al  31
ottobre 2016, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva,  con
la sola esclusione  del  trattamento  di  missione,  forfettariamente
parametrata, su base mensile, a 200 ore di  straordinario  festivo  e
notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego; 
    b) per l'impiego  sul  territorio  colpito  nel  periodo  dal  1°
novembre al 31 dicembre  2016,  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle
gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel  limite  complessivo
di 150 ore mensili pro-capite; 
    c)  per  l'impiego  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al
31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi  per  prestazioni  di
lavoro  straordinario  effettivamente   rese,   oltre   quelle   gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di  50
ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal  successivo
comma 4. 
  3.  Ai  titolari  di   incarichi   dirigenziali   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  direttamente  impegnati  nelle  attivita'  di
assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, fatto
salvo quanto previsto  dall'art.  5,  comma  4-bis,  della  legge  n.
225/1992, in  deroga  alla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi  analoghi
eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti,  puo'  essere
riconosciuta: 
    a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al  31
ottobre  2016,  una  indennita'  di  funzione  pari  al   35%   della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, determinata  con  riferimento  ai  giorni  di
effettivo impiego; 
    b) per l'impiego  sul  territorio  colpito  nel  periodo  dal  1°
novembre al 31 dicembre 2016, una indennita' di funzione pari al  25%
della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, determinata  con  riferimento  ai  giorni  di
effettivo impiego; 
    c)  per  l'impiego  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al
31 dicembre 2016, una  indennita'  di  funzione  pari  al  15%  della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, determinata  con  riferimento  ai  giorni  di
effettivo impiego. 
  4. Le misure previste dal comma 2,  lettera  c),  e  dal  comma  3,
lettera c), del  presente  articolo  si  applicano  limitatamente  al
personale del Dipartimento della protezione  civile  e  al  personale
delle strutture di protezione civile delle  regioni  Lazio,  Abruzzo,
Marche e Umbria. 
  5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'art. 9, comma 5,
del   decreto   legislativo   n.   303/1999,   ovvero   di   incarico
tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso  il
Dipartimento della protezione, impiegato in attivita'  di  protezione
civile nei territori interessati dall'emergenza,  in  relazione  alle
particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno,  puo'  essere
riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016,  un'indennita'  pari
al 30% del trattamento economico  lordo,  commisurata  ai  giorni  di
effettivo impiego in loco e dal 1°  novembre  al  31  dicembre  2016,
un'indennita' pari al 20% del  trattamento  economico  lordo,  sempre
commisurata ai giorni di effettivo impiego in  loco,  fermo  restando
quanto previsto in materia di trattamento  di  missione  dall'art.  8
dell'ordinanza n. 394/2016. 
  6. Al personale appartenente alle Forze di  Polizia,  ivi  compreso
quello con  qualifica  dirigenziale,  in  servizio  in  posizione  di
comando o di fuori ruolo  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile si applica quanto previsto dai commi 1,  2  e  3  dell'art.  5
dell'ordinanza n. 392/2016, nonche' quanto previsto dai commi 1, 2  e
3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'art. 13
dell'ordinanza n. 394/2016. 
  7. Al restante personale appartenente alle Forze  di  Polizia,  ivi
compreso quello con qualifica  dirigenziale,  direttamente  impiegato
nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'  connesse
all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e  fermo  restando
il divieto di cumulo con altri compensi per  la  medesima  finalita',
non si applica quanto previsto dai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo e puo' essere riconosciuta, oltre all'indennita'  di  ordine
pubblico, la corresponsione di compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate  dai
rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo  di  150  ore  mensili
pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel  periodo  dal  1°
ottobre al 31 dicembre 2016. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
si  provvede  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  8,  dell'ordinanza  n.
392/2016. 
  9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  periodica
ricognizione   degli   oneri   conseguenti   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite  alle
risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi  in  attuazione
di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.