Art. 3 Ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al fine di garantire nel piu' breve tempo possibile il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative del predetto Servizio, ivi comprese le colonne mobili delle Regioni e Province autonome e delle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici di cui in premessa e nelle altre attivita' connesse alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati al ricondizionamento, al ripristino della funzionalita' e alla manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, all'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i relativi costi di gestione.