Art. 3 
 
 
        Ripristino della capacita' di risposta alle emergenze 
           del Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  nel  piu'  breve  tempo  possibile  il
ripristino della capacita' di risposta alle  emergenze  del  Servizio
nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed
intensivo  utilizzo  di  attrezzature  e  mezzi  delle  componenti  e
strutture operative del predetto Servizio, ivi  comprese  le  colonne
mobili delle Regioni e Province autonome e  delle  organizzazioni  di
volontariato iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194, impegnate nelle attivita'  di  soccorso  ed  assistenza
alla popolazione a seguito degli eventi sismici di cui in premessa  e
nelle altre  attivita'  connesse  alla  gestione  dell'emergenza,  il
Dipartimento della protezione civile provvede alla  ricognizione  dei
fabbisogni finalizzati  al  ricondizionamento,  al  ripristino  della
funzionalita' e alla manutenzione straordinaria  dei  mezzi  e  delle
attrezzature  impiegati,  nonche',   qualora   non   convenientemente
ripristinabili, all'eventuale reintegro o sostituzione  dei  medesimi
con attrezzature o mezzi di  concezione  innovativa  e  in  grado  di
ottimizzare i relativi costi di gestione.