Art. 4 Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e le altre Regioni e Province autonome intervenute con le rispettive colonne mobili o con squadre di volontari, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, provvede al trasferimento alle Regioni interessate delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. 3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.