Art. 4 
 
Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e  10  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e le altre Regioni  e
Province autonome intervenute con le rispettive colonne mobili o  con
squadre di volontari, provvedono all'istruttoria per la  liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.  194  per   gli
interventi  effettuati  dalle  organizzazioni  di   volontariato   di
protezione  civile  iscritte  nei  rispettivi  elenchi  territoriali,
impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.
Gli esiti delle istruttorie  sono  trasmessi  al  Dipartimento  della
protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di  verifica,
provvede  al  trasferimento  alle  Regioni  interessate  delle  somme
necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il  Dipartimento
della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria e  alla
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli  9  e  10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194
dalle organizzazioni di volontariato di  protezione  civile  iscritte
nell'elenco  centrale  di  cui  all'art.  1  del  medesimo   decreto,
impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. 
  3. Gli oneri conseguenti  all'applicazione  del  presente  articolo
sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.