Art. 6 Procedure per l'attuazione degli interventi a supporto del settore zootecnico 1. Per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si puo' procedere entro i limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.