Art. 6 
 
 
             Procedure per l'attuazione degli interventi 
                  a supporto del settore zootecnico 
 
  1. Per l'attuazione degli  interventi  temporanei  a  supporto  del
settore zootecnico di cui all'art.  7,  comma  3,  dell'ordinanza  n.
393/2016, si puo'  procedere  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.