Art. 7 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di
quanto previsto ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  n.
388/2016, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie  che  sono
rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui
in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 settembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio