IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione; Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e che «Le piattaforme d'investimento possono essere societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati membri o Paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 822, il quale prevede che «Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile»; Visto l'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati»; Visto l'art. 1, comma 824, della 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1»; Visto l'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 822 a 829, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876»; Visto l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'art. 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015»; Visto l'art. 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 20,8 il quale prevede che «In ragione della qualifica di cui al comma 826, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' abilitata a svolgere le attivita' degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione»; Visto l'art. 1, comma 828, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»; Visto l'art. 1, comma 829, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le societa' da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorita' di gestione»; Visto l'art. 1, comma 830, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»; Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie; ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato, prevedendo altresi' che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto il documento «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che effettua la valutazione del merito di credito e la gestione del rischio delle singole operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, promosse anche attraverso proprie societa' controllate, in piena autonomia e in coerenza con le proprie linee guida; b) «Evento di escussione»: inadempimento, anche parziale, o l'ammissione a procedure concorsuali di natura liquidatoria del prenditore finale; ovvero nell'ipotesi di acquisizioni di partecipazioni nel capitale di rischio, le minusvalenze debitamente accertate di cui al successivo art. 4, comma 5; c) «FEIS»: Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 giugno 2015; d) «Fondo»: Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.A.; f) «Ministero»: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro; g) «Prenditori finali»: le imprese, di qualunque dimensione, economicamente e finanziariamente sane, operanti in qualunque settore di attivita' economica, prenditrici finali dei fondi erogati o garantiti o investiti dalla CDP, direttamente o per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario, o di un soggetto costituito ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, o da altro veicolo costituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; h) «Tranche junior»: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota che sopporta le prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio.