Art. 10 
 
 
      Operativita' della garanzia di ultima istanza dello Stato 
 
  1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  dalla  garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente  alla  quota  dovuta
dal Fondo per la garanzia concessa,  quantificata  sulla  base  della
normativa che ne regola  il  funzionamento  e  ridotta  di  eventuali
pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. La  richiesta  di  escussione  della  garanzia  dello  Stato  e'
trasmessa al Ministero - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e  al
Gestore, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  5. Il Ministero, sulla base  delle  risultanze  istruttorie  e  del
parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto  dovuto,
dopo aver  verificato  che  siano  stati  rispettati  i  criteri,  le
modalita' e le procedure che regolano  gli  interventi  del  Fondo  e
l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  il  tempestivo  soddisfacimento  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
  7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui  al
comma 1, per le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e  b),
lo Stato e' surrogato nei diritti del  creditore  nei  confronti  del
Prenditore finale. Il Gestore, in nome, per  conto  e  nell'interesse
dello Stato, cura le procedure di recupero anche, mediante il ricorso
alla procedura di iscrizione  a  ruolo,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.