Art. 11 Norme finali 1. Il Gestore puo' adottare, previa comunicazione al Ministero e nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni operative inerenti l'avvio degli interventi e il funzionamento del Fondo. 2. Ai fini del presente decreto, i diritti e obblighi riferiti a CDP sono riferiti anche alle societa' controllate dalla stessa, in caso di assunzione di rischio in relazione alle operazioni finanziarie nell'ambito di una piattaforma di investimento ammissibile al FEIS. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2016 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2481