Art. 11 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il Gestore puo' adottare, previa comunicazione  al  Ministero  e
nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto e dalla legge  7
agosto 1990, n. 241, le disposizioni operative inerenti l'avvio degli
interventi e il funzionamento del Fondo. 
  2. Ai fini del presente decreto, i diritti e  obblighi  riferiti  a
CDP sono riferiti anche alle societa' controllate  dalla  stessa,  in
caso  di  assunzione  di  rischio  in   relazione   alle   operazioni
finanziarie  nell'ambito   di   una   piattaforma   di   investimento
ammissibile al FEIS. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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