Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalita' con cui le amministrazioni statali e gli enti territoriali possono versare contributi per incrementare la dotazione del Fondo, e le procedure di escussione della medesima garanzia.