Art. 3 Fondo di garanzia sulle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento promosse dall'Istituto Nazionale di Promozione 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse, tenuto conto degli accantonamenti previsti ai sensi dell'art. 5, comma 3. Le obbligazioni assunte dal Fondo sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 3. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero puo' costituire apposite sezioni dedicate del Fondo e stipulare accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorita' e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il Ministero. 4. Il Ministero puo' modificare o incrementare le dotazioni del Fondo secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.