Art. 4 
 
 
              Caratteristiche della garanzia del Fondo 
                   e condizioni di ammissibilita' 
 
  1. La garanzia del Fondo, concessa con le modalita' di cui all'art.
5, opera nei confronti di ciascuna operazione finanziaria ammissibile
ad una piattaforma di investimento promossa da CDP, costituita da uno
o piu' progetti e individuata con il decreto di cui all'art. 1, comma
823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La garanzia del  Fondo  e'
concessa a  CDP,  e  alle  societa'  dalla  stessa  controllate,  ove
partecipino a operazioni finanziarie nell'ambito di  una  piattaforma
di investimento ammissibile al FEIS. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 
  2. Nell'ambito delle piattaforme  di  investimento  ammissibili  al
FEIS di cui al comma 1, possono accedere alla garanzia del  Fondo  le
seguenti  tipologie   di   operazioni   finanziarie:   finanziamenti,
garanzie,  controgaranzie,  strumenti  del  mercato  dei  capitali  e
qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto  di
credito, partecipazioni azionarie o  altri  strumenti  partecipativi,
compresi  quelli  in  favore   di   banche,   fondi   o   piattaforme
d'investimento, nonche' ogni  ulteriore  operazione  finanziaria  che
risulti ammissibile agli interventi del FEIS. 
  3.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo   le   operazioni
finanziarie verso Prenditori finali che non si trovino in difficolta'
finanziarie e nei confronti dei quali non risultino avviate procedure
concorsuali. 
  4.  La  garanzia  del  Fondo  copre  le  obbligazioni  assunte  dai
Prenditori finali nei confronti della CDP di pagare quanto dovuto  in
relazione alle operazioni finanziarie perfezionate da CDP nell'ambito
di una piattaforma di investimento, ivi  incluso  quanto  dovuto  per
capitale, interessi contrattuali e di mora, spese, comprese le  spese
legali, giudiziali o stragiudiziali. Per le operazioni di garanzia  o
controgaranzia la garanzia del Fondo copre  gli  importi  oggetto  di
escussione a fronte delle garanzie  o  controgaranzie  rilasciate  da
CDP. 
  5. Per le operazioni di assunzione di partecipazioni  azionarie  la
garanzia del Fondo copre le minusvalenze tra i prezzi di  acquisto  e
di cessione di quote o  azioni,  come  risultanti  e  determinati  al
momento della liquidazione, anche concorsuale, della partecipazione e
debitamente periziate.  Le  partecipazioni  garantite  devono  essere
detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a  10
anni,  fatti  salvi  i  diversi  termini  e  condizioni  previsti  in
relazione a specifiche  caratteristiche  delle  operazioni  contenute
nella piattaforma di investimento ammissibile al  FEIS.  La  garanzia
del Fondo e' efficace anche durante la fase di liquidazione,  purche'
avviata entro il predetto termine. 
  6. Per i  casi  in  cui  la  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  su
portafogli di finanziamenti o di altre tipologie  di  operazioni,  la
garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo  di  costruzione
del portafoglio, a fronte del pagamento da parte di CDP, con  cadenza
trimestrale e con le modalita' di cui all'art. 7 della commissione di
garanzia per la quota di portafoglio tempo per tempo in essere. 
  7. La garanzia del Fondo permane nel caso di cessione a istituzioni
finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali, a titolo
di garanzia, da parte della CDP, della propria posizione contrattuale
relativa a operazioni finanziarie ricomprese in  una  piattaforma  di
investimento garantite dal Fondo, anche nell'ambito di operazioni  di
rifinanziamento. Le  cessioni  di  finanziamenti  e/o  di  operazioni
finanziarie  garantite  dal  Fondo  devono   essere   preventivamente
comunicate dalla CDP al Ministero e al Gestore.