Art. 4 Caratteristiche della garanzia del Fondo e condizioni di ammissibilita' 1. La garanzia del Fondo, concessa con le modalita' di cui all'art. 5, opera nei confronti di ciascuna operazione finanziaria ammissibile ad una piattaforma di investimento promossa da CDP, costituita da uno o piu' progetti e individuata con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La garanzia del Fondo e' concessa a CDP, e alle societa' dalla stessa controllate, ove partecipino a operazioni finanziarie nell'ambito di una piattaforma di investimento ammissibile al FEIS. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 2. Nell'ambito delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS di cui al comma 1, possono accedere alla garanzia del Fondo le seguenti tipologie di operazioni finanziarie: finanziamenti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o altri strumenti partecipativi, compresi quelli in favore di banche, fondi o piattaforme d'investimento, nonche' ogni ulteriore operazione finanziaria che risulti ammissibile agli interventi del FEIS. 3. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie verso Prenditori finali che non si trovino in difficolta' finanziarie e nei confronti dei quali non risultino avviate procedure concorsuali. 4. La garanzia del Fondo copre le obbligazioni assunte dai Prenditori finali nei confronti della CDP di pagare quanto dovuto in relazione alle operazioni finanziarie perfezionate da CDP nell'ambito di una piattaforma di investimento, ivi incluso quanto dovuto per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese, comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali. Per le operazioni di garanzia o controgaranzia la garanzia del Fondo copre gli importi oggetto di escussione a fronte delle garanzie o controgaranzie rilasciate da CDP. 5. Per le operazioni di assunzione di partecipazioni azionarie la garanzia del Fondo copre le minusvalenze tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni, come risultanti e determinati al momento della liquidazione, anche concorsuale, della partecipazione e debitamente periziate. Le partecipazioni garantite devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 10 anni, fatti salvi i diversi termini e condizioni previsti in relazione a specifiche caratteristiche delle operazioni contenute nella piattaforma di investimento ammissibile al FEIS. La garanzia del Fondo e' efficace anche durante la fase di liquidazione, purche' avviata entro il predetto termine. 6. Per i casi in cui la garanzia del Fondo e' concessa su portafogli di finanziamenti o di altre tipologie di operazioni, la garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio, a fronte del pagamento da parte di CDP, con cadenza trimestrale e con le modalita' di cui all'art. 7 della commissione di garanzia per la quota di portafoglio tempo per tempo in essere. 7. La garanzia del Fondo permane nel caso di cessione a istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali, a titolo di garanzia, da parte della CDP, della propria posizione contrattuale relativa a operazioni finanziarie ricomprese in una piattaforma di investimento garantite dal Fondo, anche nell'ambito di operazioni di rifinanziamento. Le cessioni di finanziamenti e/o di operazioni finanziarie garantite dal Fondo devono essere preventivamente comunicate dalla CDP al Ministero e al Gestore.