Art. 5 
 
 
Ammissione alla garanzia della piattaforma di  investimento  e  delle
                   relative operazioni finanziarie 
 
  1.  A  seguito  dell'approvazione  di   ciascuna   piattaforma   di
investimento da parte del comitato  per  gli  investimenti  del  FEIS
ovvero da altro organo competente in materia, CDP puo' richiedere  al
Ministero l'ammissione alla garanzia del Fondo. A tal  fine  CDP  (i)
trasmette al  Ministero  la  documentazione  relativa  all'ammissione
dell'intervento al FEIS; (ii) specifica la tipologia delle operazioni
ammissibili nell'ambito della  piattaforma;  (iii)  indica  l'importo
massimo da garantire e la percentuale massima entro i limiti  di  cui
al successivo art. 6, comma 1; (iv) indica i criteri di calcolo delle
commissioni dovute  al  Fondo  ai  sensi  dell'art.  7  del  presente
decreto. 
  2. Le piattaforme di investimento  ammissibili  alla  garanzia  del
Fondo sono approvate, ai sensi  dell'art.  1,  comma  823,  della  28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati.  Ciascun  decreto  di
approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e  dal
presente decreto, ulteriori modalita' e  condizioni  di  operativita'
della  garanzia  in  relazione  alle  specificita'  delle  operazioni
finanziarie da garantire. 
  3. Per ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi  del
comma 2, viene  accantonata,  a  cura  del  Gestore,  una  somma  non
inferiore: (i) all'8% dell'importo massimo da garantire, (ii) al  20%
dell'importo  massimo  da  garantire  nei  casi  di   assunzione   di
partecipazioni azionarie, ovvero (iii) al 100%  dell'importo  massimo
da garantire nei casi in cui CDP abbia assunto  il  rischio  relativo
alla Tranche junior di un portafoglio di operazioni finanziarie. 
  4. Ai fini della concessione della garanzia del  Fondo  relativa  a
ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi del comma  2,
CDP invia  al  Ministero  e  al  Gestore  una  o  piu'  richieste  di
ammissione alla  garanzia  del  Fondo  delle  operazioni  finanziarie
perfezionate,   con   l'indicazione   del   soggetto    beneficiario,
dell'apporto finanziario di CDP, della durata, dell'importo  e  della
percentuale  di  garanzia  delle  singole  operazioni,  nonche'   una
descrizione sintetica dell'iniziativa nell'ambito  della  piattaforma
approvata e informazioni circa le condizioni economiche applicate  da
CDP all'operazione. 
  5.  La  garanzia  del  Fondo  viene  concessa,  nei  limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Fatte salve le ulteriori ipotesi  previste  o  desumibili  dalla
normativa di  riferimento,  la  garanzia  del  Fondo  decade  qualora
risulti che la garanzia  sia  stata  concessa  sulla  base  di  dati,
notizie  o  dichiarazioni   mendaci,   inesatte   o   reticenti,   se
quantitativamente    e    qualitativamente    rilevanti    ai    fini
dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove  risulti  che  tale
non veridicita' di  dati,  notizie  o  dichiarazioni  fosse  nota  al
momento della richiesta di garanzia.