Art. 5 Ammissione alla garanzia della piattaforma di investimento e delle relative operazioni finanziarie 1. A seguito dell'approvazione di ciascuna piattaforma di investimento da parte del comitato per gli investimenti del FEIS ovvero da altro organo competente in materia, CDP puo' richiedere al Ministero l'ammissione alla garanzia del Fondo. A tal fine CDP (i) trasmette al Ministero la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al FEIS; (ii) specifica la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma; (iii) indica l'importo massimo da garantire e la percentuale massima entro i limiti di cui al successivo art. 6, comma 1; (iv) indica i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. 2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire. 3. Per ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi del comma 2, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma non inferiore: (i) all'8% dell'importo massimo da garantire, (ii) al 20% dell'importo massimo da garantire nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie, ovvero (iii) al 100% dell'importo massimo da garantire nei casi in cui CDP abbia assunto il rischio relativo alla Tranche junior di un portafoglio di operazioni finanziarie. 4. Ai fini della concessione della garanzia del Fondo relativa a ciascuna piattaforma di investimento approvata ai sensi del comma 2, CDP invia al Ministero e al Gestore una o piu' richieste di ammissione alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie perfezionate, con l'indicazione del soggetto beneficiario, dell'apporto finanziario di CDP, della durata, dell'importo e della percentuale di garanzia delle singole operazioni, nonche' una descrizione sintetica dell'iniziativa nell'ambito della piattaforma approvata e informazioni circa le condizioni economiche applicate da CDP all'operazione. 5. La garanzia del Fondo viene concessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo decade qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni fosse nota al momento della richiesta di garanzia.