Art. 6 
 
 
                 Copertura massima dell'esposizione 
 
  1. Nell'ambito delle piattaforme di investimento  promosse  da  CDP
che risultino ammissibili al FEIS ed approvate con il decreto di  cui
all'art. 1, comma 823, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la
percentuale massima di  copertura  della  garanzia  del  Fondo  sulle
singole operazioni finanziarie e' pari: 
    a) all'80 percento per le operazioni di finanziamento,  garanzie,
controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi  altra
forma di  finanziamento  o  di  strumento  di  supporto  di  credito,
relativo a singole controparti ovvero  a  portafogli  di  operazioni,
inclusi gli interventi di acquisto di titoli emessi  ai  sensi  della
legge  30  aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito  di   operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  verso  i  Prenditori
finali; 
    b) al 50 percento delle differenze tra i prezzi di acquisto e  di
cessione di quote o azioni accertate al  momento  della  liquidazione
della  partecipazione,  nei  casi  di  assunzione  di  partecipazioni
azionarie, anche se realizzate  attraverso  l'acquisto  di  quote  di
fondi di investimento.