Art. 6 Copertura massima dell'esposizione 1. Nell'ambito delle piattaforme di investimento promosse da CDP che risultino ammissibili al FEIS ed approvate con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole operazioni finanziarie e' pari: a) all'80 percento per le operazioni di finanziamento, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, relativo a singole controparti ovvero a portafogli di operazioni, inclusi gli interventi di acquisto di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso i Prenditori finali; b) al 50 percento delle differenze tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni accertate al momento della liquidazione della partecipazione, nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie, anche se realizzate attraverso l'acquisto di quote di fondi di investimento.