Art. 7 
 
 
                 Onerosita' della garanzia del Fondo 
 
  1. La garanzia del Fondo e' concessa, a titolo oneroso,  in  ordine
alle  operazioni  finanziarie  delle  piattaforme   di   investimento
ammissibili al FEIS promosse dalla CDP ed approvate con il decreto di
cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.  La
commissione di garanzia e' calcolata a valere sulla quota  garantita,
come segue: 
    a) nei casi di assunzione di  partecipazioni  azionarie  e  altri
strumenti partecipativi, anche se realizzata attraverso l'acquisto di
quote di fondi di investimento, il costo della garanzia  e'  pari  in
ciascun  esercizio  ai  dividendi  e  alle   somme   percepite,   con
l'esclusione dei rimborsi del capitale investito, al netto del  costo
della relativa provvista, ove applicabile, e degli eventuali costi di
strutturazione  e  commissioni  di  gestione,  riferiti  al  medesimo
esercizio.  Il  costo  della  garanzia  include  inoltre  l'eventuale
differenza, se positiva, tra il valore di liquidazione e il  capitale
investito, al netto dei costi della relativa  provvista  finanziaria,
ove  applicabile,  e  degli  eventuali  costi  di  strutturazione   e
commissioni di gestione non gia' ristorati negli esercizi precedenti.
In tali ipotesi CDP corrisponde le somme dovute  al  Fondo  entro  30
giorni dal relativo incasso. Nei casi in cui  l'eventuale  differenza
positiva risulti inferiore rispetto ai costi, non  verra'  effettuato
alcun versamento da parte di CDP o del Fondo; 
    b) per tutte le altre  operazioni  finanziarie,  il  costo  della
garanzia  e'  pari  alla  remunerazione  richiesta  da  CDP  per   la
partecipazione alle medesime operazioni  finanziarie,  al  netto  del
costo della relativa provvista finanziaria (ove applicabile) e  degli
eventuali costi di strutturazione e delle  commissioni  di  gestione,
come   desumibili   dalla   relativa   delibera    di    approvazione
dell'operazione finanziaria da parte della CDP. In  tali  ipotesi  la
commissione di garanzia e' dovuta da CDP a cadenza semestrale, il  30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno fino  alla  estinzione  delle
operazioni garantite e versata al conto di Tesoreria del Fondo  entro
30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento ed e'  calcolata
sull'importo garantito all'inizio del semestre di riferimento.