Art. 7 Onerosita' della garanzia del Fondo 1. La garanzia del Fondo e' concessa, a titolo oneroso, in ordine alle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla CDP ed approvate con il decreto di cui all'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La commissione di garanzia e' calcolata a valere sulla quota garantita, come segue: a) nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie e altri strumenti partecipativi, anche se realizzata attraverso l'acquisto di quote di fondi di investimento, il costo della garanzia e' pari in ciascun esercizio ai dividendi e alle somme percepite, con l'esclusione dei rimborsi del capitale investito, al netto del costo della relativa provvista, ove applicabile, e degli eventuali costi di strutturazione e commissioni di gestione, riferiti al medesimo esercizio. Il costo della garanzia include inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il valore di liquidazione e il capitale investito, al netto dei costi della relativa provvista finanziaria, ove applicabile, e degli eventuali costi di strutturazione e commissioni di gestione non gia' ristorati negli esercizi precedenti. In tali ipotesi CDP corrisponde le somme dovute al Fondo entro 30 giorni dal relativo incasso. Nei casi in cui l'eventuale differenza positiva risulti inferiore rispetto ai costi, non verra' effettuato alcun versamento da parte di CDP o del Fondo; b) per tutte le altre operazioni finanziarie, il costo della garanzia e' pari alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione alle medesime operazioni finanziarie, al netto del costo della relativa provvista finanziaria (ove applicabile) e degli eventuali costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dalla relativa delibera di approvazione dell'operazione finanziaria da parte della CDP. In tali ipotesi la commissione di garanzia e' dovuta da CDP a cadenza semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla estinzione delle operazioni garantite e versata al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento ed e' calcolata sull'importo garantito all'inizio del semestre di riferimento.