Art. 8 Attivazione della garanzia del Fondo 1. Al manifestarsi di un Evento di escussione, CDP puo' escutere la garanzia del Fondo, a condizione che abbia versato le commissioni dovute al Fondo entro i termini prescritti ai sensi del precedente art. 7. A tal fine: a) per i casi in cui CDP abbia erogato finanziamenti e per operazioni finanziarie assimilabili, CDP, a fronte dell'Evento di escussione, invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data di intimazione di pagamento indirizzata al debitore, e per conoscenza al Gestore, la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) il finanziamento CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione della CDP sul finanziamento di cui al precedente punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al debitore a seguito dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP; b) per i casi in cui CDP abbia concesso garanzie o controgaranzie e per operazioni finanziarie assimilabili, la CDP invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data in cui e' stata escussa la propria garanzia, la richiesta di attivazione della garanzia corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) la garanzia/controgaranzia rilasciata da CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo dell'esposizione della CDP sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato alla data dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP; c) per i casi in cui CDP abbia assunto capitale di rischio tramite partecipazioni azionarie, sottoscrizioni di quote di fondi o strumenti assimilabili, la CDP invia al Gestore, entro 90 giorni dalla data di liquidazione della partecipazione con una accertata minusvalenza tra i prezzi di acquisto e di cessione di quote o azioni, la richiesta di attivazione della garanzia corredata dei dati e delle informazioni relative a: (i) la partecipazione assunta da CDP oggetto di escussione della garanzia del Fondo; (ii) l'importo della minusvalenza subita dalla CDP sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevata alla data dell'Evento di escussione; (iii) indicazioni circa garanzie, ulteriori rispetto a quella prestata dal Fondo, acquisite dalla CDP. 2. La perdita e' liquidata dal Gestore a CDP entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di attivazione della garanzia di cui al comma 1, mediante accredito, a valere sulle disponibilita' del Fondo, su apposito conto corrente indicato dalla CDP. Ai fini dell'escussione della garanzia del Fondo non possono essere sollevate eccezioni relative alle caratteristiche dell'operazione finanziaria ricompresa nelle piattaforme di investimento.