Art. 9 Obbligo di restituzione del soggetto garantito e surrogazione legale 1. A seguito della liquidazione dell'importo della perdita per le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), sorge l'obbligo in capo al Prenditore finale o sul soggetto garantito dalla CDP di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi legali maturati dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed alle spese sostenute per il recupero. 2. Con la liquidazione della perdita di cui al comma 1 il Ministero acquisisce il diritto di rivalersi sul Prenditore finale o sul soggetto garantito dalla CDP per le somme pagate alla CDP. In misura proporzionale all'ammontare di queste ultime somme, il Ministero e' surrogato in tutti i diritti spettanti alla CDP, anche in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite. Il Ministero e' surrogato nei diritti dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e il Gestore provvede al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Le somme recuperate sono versate sul conto corrente di Tesoreria intestato al Fondo.