Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati: i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto; oppure ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto. b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.