Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) impianti di incenerimento: gli impianti  che  rispondono  alla
definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati: 
      i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella
lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto; 
  oppure 
      ii. all'esercizio delle operazioni di recupero  indicate  nella
lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto. 
    b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il  rilascio
dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del  Titolo  III-bis,  della
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovvero  ai
sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.