Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, gli  impianti  individuati  nelle  Tabelle  A,  B  e  C
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale e realizzano un sistema integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani  e  assimilati,  garantendo  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza del ciclo di  gestione  integrato  dei
rifiuti,  cosi'  come  richiesto   dall'art.   16   della   direttiva
2008/98/CE. 
  2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza
e  nel  rispetto  delle   finalita'   di   progressivo   riequilibrio
socio-economico fra  le  aree  del  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
le minori capacita' di trattamento di  rifiuti  urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui  al
comma  6,  sono  ridistribuite  all'interno  della  stessa  macroarea
secondo  i  criteri  generali  e  le  procedure   di   individuazione
esplicitati nell'allegato III. 
  3. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  le  regioni  e  le  province
autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  una  richiesta  di  aggiornamento  del
fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e
assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta  e'  presentata
in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione  dei
rifiuti o dei  relativi  adeguamenti,  ai  sensi  dell'art.  199  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate  del
fabbisogno  riconducibili:  a)   all'attuazione   di   politiche   di
prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;
b)  all'esistenza  di  impianti  di  trattamento  meccanico-biologico
caratterizzati  da  una  efficienza,  in   valori   percentuali,   di
riciclaggio  e  recupero   di   materia,   delle   diverse   frazioni
merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;
c) all'utilizzo di quantitativi  di  combustibile  solido  secondario
(CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II; d) ad  accordi
interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture  di  trattamento
dei rifiuti urbani e assimilati. 
  4.  La  richiesta,  adeguatamente  motivata,  e'   indirizzata   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
reca in allegato la seguente documentazione: a) documento  contenente
dati  attestanti  la  prevista  diminuzione,  rispetto   ai   livelli
dell'anno  precedente,  della  produzione  di   rifiuti   attesa   in
attuazione del piano regionale di prevenzione  della  produzione  dei
rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n.
152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale  presentato  per
l'anno  precedente;  c)  l'autorizzazione  dell'impianto   produttivo
attestante  il  quantitativo  potenziale  utilizzabile  nel  medesimo
impianto. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, entro 120 giorni dalla scadenza del  termine  di  presentazione
delle richieste di cui  al  comma  4,  esaminata  la  documentazione,
propone le necessarie modifiche  del  presente  decreto,  secondo  il
procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del  decreto-legge  del  12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene  conto  anche  delle
politiche in atto  relative  alla  dismissione  di  impianti  o  alla
riduzione di  capacita'  di  incenerimento  per  le  sole  regioni  e
province autonome, esplicitate nell'allegato III,  caratterizzate  da
una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno  di
incenerimento. 
  7. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                                          De Vincenti                 
 
  Il Ministro dell'ambiente   
e della tutela del territorio 
          e del mare          
           Galletti           
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2016 
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