IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  che  detta  disposizioni  in
materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
al  fine  di  adeguare   il   loro   ordinamento   ai   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali  delle
province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
secondo cui, «ai fini del  completamento  del  processo  di  riordino
delle funzioni delle province, di cui all'art.  1,  comma  89,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art.  139,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio  2016,  fatte
salve le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data
gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle  province,
alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»; 
  Visto, altresi', che lo stesso art. 1, comma 947,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, prevede l'attribuzione di un contributo di  70
milioni di euro  per  l'anno  2016  per  l'esercizio  delle  predette
funzioni, da ripartire con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281 «tra gli enti territoriali interessati,  anche  frazionandolo,
per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di  riferimento,  in
due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni
di cui al primo periodo»; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un
criterio di ponderazione che tenga conto, nella  misura  del  40  per
cento, della spesa storica sostenuta dalle province  per  l'esercizio
delle suddette funzioni nel periodo 2012-2014 e, nella misura del  60
per cento, del numero  degli  alunni  con  disabilita'  delle  scuole
secondarie superiori; 
  Considerata la spesa media sostenuta dalle  province  nel  triennio
2012-2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. 0001909 del 15 giugno 2016,  con  la  quale  sono
stati individuati gli alunni con disabilita' delle scuole  secondarie
superiori,  presenti  nell'anno  scolastico  2014-2015  in   ciascuna
provincia e citta' metropolitana; 
  Considerato che, nella citata nota del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, gli alunni delle province di  Monza
Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani,  risultano  ancora  assegnati
alle  province  originarie  di  Milano,  Bari  e  Ascoli  Piceno,   e
conseguentemente  il  riparto  fra  le  suddette  province  e  citta'
metropolitane e'  avvenuto  in  base  ai  dati  ISTAT  relativi  alle
rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilita'; 
  Vista la mancata intesa sancita dalla  Conferenza  unificata  nella
seduta del 21 luglio 2016, ai sensi dell'art.  1,  comma  947,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto il verbale della citata seduta della Conferenza unificata del
21 luglio 2016, dal quale risulta l'avviso favorevole sulla  proposta
del Governo da parte dell'ANCI, dell'UPI e  della  maggioranza  delle
regioni; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 9,  comma
2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  che
prevede l'intervento del Consiglio dei  ministri,  con  deliberazione
motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni  dalla  mancata  intesa
della Conferenza Stato-Regioni; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3, e dell'art.  9,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
nella seduta del 30 agosto 2016, e'  stato  approvato  lo  schema  di
decreto  esaminato  dalla  Conferenza  unificata,   autorizzando   il
Presidente del Consiglio dei ministri ad adottarlo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio di ministri; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 70 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  cui
all'art. 1, comma 947, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono  ad
attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che  esercitano
effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia  e
la comunicazione personale degli alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, e ai  servizi  di  supporto  organizzativo  del  servizio  di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio,
di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112. 
  2. Il contributo di cui al comma  1,  da  considerarsi  integrativo
rispetto  alla  copertura  finanziaria  prevista  nelle  disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle  province  e
citta' metropolitane, e' ripartito nella misura del 60 per  cento  in
proporzione alla presenza degli alunni disabili,  limitatamente  alle
scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia  nell'anno
scolastico 2014-2015 e del 40 per cento  in  proporzione  alla  spesa
media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette
funzioni nel triennio 2012-2014, come da allegato A, che forma  parte
integrante del presente provvedimento. 
  3.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli   enti
territoriali interessati. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 agosto 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                                Costa 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2634