IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge della Regione siciliana 8 maggio 2007, n. 13, ed in particolare l'art. 1, avente ad oggetto, fra le altre, disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti di importanza comunitaria (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS); Visto il decreto direttoriale n. 834 del 5 ottobre 2007 del Servizio II VAS- IA dell'Assessorato del territorio e ambiente della Regione siciliana, di modifica del decreto direttoriale n. 572 del 3 luglio 2007, con il quale e' approvato, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, il Piano regolatore generale del comune di Pantelleria; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'art. 26, comma 4-septies, in base al quale si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i parchi nazionali, e tra questi il Parco dell'isola di Pantelleria; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)»; Vista la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009, con la quale la Corte costituzionale, in merito al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione siciliana in data 24 gennaio 2008 avverso le previsioni dell'art. 26, comma 4-septies, della citata legge 29 novembre 2007, n. 222, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimita' costituzionale; Visto il riconoscimento con il quale il 26 novembre 2014 l'UNESCO ha inserito «La pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" di Pantelleria» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanita', e considerate le componenti di salvaguardia del territorio e di conservazione e tutela ambientale sottese alle motivazioni di tale determinazione; Vista la nota prot. 14520 del 15 ottobre 2014, con la quale il presidente pro tempore della Regione siciliana, richiamando la nota prot. 5090/GAB del 14 ottobre 2014, attestante l'avvenuto espletamento delle fasi istruttorie preliminari da parte dell'assessorato regionale territorio e ambiente, ha richiesto l'avvio di un tavolo istituzionale per la definizione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 7, della richiamata legge n. 394 del 1991, e per la creazione del Parco nazionale di Pantelleria; Vista la nota prot. 23155 del 6 novembre 2014, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo l'interesse alla ripresa del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Pantelleria, ha evidenziato al presidente pro tempore della Regione siciliana l'opportunita' di far precedere i lavori del sopra menzionato tavolo istituzionale da un tavolo tecnico sull'istruttoria definita nel 2010; Considerato che il suddetto tavolo tecnico, a cui hanno partecipato, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comune di Pantelleria, gli enti e le amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha svolto una verifica della sopra richiamata istruttoria che ha consentito, confermando la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale, meritevoli di gradi di tutela differenziati, di pervenire alla definizione e alla condivisione dello schema di provvedimento istitutivo e di disciplina di tutela del Parco «Isola di Pantelleria», nonche' della relativa perimetrazione e zonazione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, che ne definisce finalita' e ambito di applicazione; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto, altresi', il comma 2 del richiamato art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale e' stabilito che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati sentita la Conferenza unificata; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2, comma 1; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo a quest'ultimo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» e' sostituita dalla denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Vista la legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni; Considerato che la Regione siciliana ha proposto, ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, la costituzione dei siti di importanza comunitaria, ITA010020 isola di Pantelleria - Area costiera, e ITA010019 isola di Pantelleria - Montagna grande, e ha designato, ai sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE, la zona di protezione speciale ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante; Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto regionale n. 8102 del 12 dicembre 1997, come modificato con successivi decreti regionali del 26 luglio 2000 e dell'11 ottobre 2001; Visto il decreto assessoriale della Regione siciliana 10 dicembre 1998, n. 741/44, che istituisce la Riserva regionale orientata «Isola di Pantelleria», nonche' il successivo D.A. del 30 ottobre 2001, di riperimetrazione della suddetta riserva, ed il D.A. 7 settembre 2001, di modifica del relativo regolamento; Visto il decreto del dirigente generale dell'urbanistica DDG n. 384 del 17 maggio 2005, di approvazione del Piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio di Pantelleria, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2015, con il quale sono stati designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i siti di importanza comunitaria ITA010020 Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria - Montagna grande, insistenti nel territorio della Regione siciliana; Visto il favorevole parere del comune di Pantelleria sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», reso in data 7 giugno 2016; Acquisita l'intesa con la Regione siciliana sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», espressa con deliberazione della giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016; Acquisito l'avviso favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottata nella riunione del 20 giugno 2016; Decreta: Art. 1 1. E' istituito il Parco nazionale «Isola di Pantelleria». 2. E' istituito, altresi', l'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», con personalita' di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in copia conforme presso la Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio ed ambiente, Dipartimento ambiente, e nella sede dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria». 4. Il territorio gia' incluso nella Riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria e' ricompreso nel Parco nazionale «Isola di Pantelleria» ed e' quindi sottoposto alla gestione dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria» di cui al precedente comma 2 e alla disciplina di tutela allegata al presente decreto. La Regione siciliana provvede con proprio provvedimento alla soppressione della riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria. 5. L'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», regolato dalle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, trova collocazione nella tabella IV allegata alla medesima norma, concernente gli enti preposti a servizio di pubblico interesse. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nel territorio del Parco si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'«Allegato A» al presente decreto. Il Piano del Parco tiene conto di quanto stabilito nel presente decreto, nell'ambito dei compiti e dei fini assegnati dalla medesima legge. 7. La pianta organica dell'Ente Parco e' determinata e approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.