Art. 2 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9 della richiamata legge n. 394 del 1991 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73. 3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il consiglio direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso. 4. L'Ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di risorse strumentali ed umane messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione siciliana, dalla provincia e dal comune del territorio del parco, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalita' definite dai competenti organismi deliberativi dell'Ente Parco.