Art. 3 1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni; e) eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente Parco. 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato a favore dell'Ente Parco sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.