Art. 5 
 
  1. Fermo quanto previsto dal precedente art.  2,  comma  4,  l'Ente
Parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita  convenzione,  degli
enti strumentali della regione, del comune  di  Pantelleria,  nonche'
degli uffici del  Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e
territoriale e del Corpo forestale della Regione siciliana per  tutte
le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il  raggiungimento
delle finalita' dell'area protetta di cui all'art.  2  dell'«Allegato
A». 
  2. La prosecuzione dei lavori silvo-colturali condotti sul  demanio
forestale gestito dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale  e
territoriale  e'  consentita  dall'Ente  Parco,  fermo  rimanendo  il
rispetto di eventuali prescrizioni e limitazioni  dallo  stesso  Ente
indicate, nel rispetto della convenzione stipulata tra il  comune  di
Pantelleria e il Dipartimento regionale per l'affidamento in gestione
dei terreni di proprieta' del comune. In ogni  caso,  tali  attivita'
non devono comportare oneri di  nessuna  natura  a  carico  dell'Ente
Parco. 
  3. I beni patrimoniali della Regione siciliana, nonche' degli  enti
locali, sono concessi in uso all'Ente Parco previo accordo.