Art. 5 1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4, l'Ente Parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, del comune di Pantelleria, nonche' degli uffici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Corpo forestale della Regione siciliana per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'«Allegato A». 2. La prosecuzione dei lavori silvo-colturali condotti sul demanio forestale gestito dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e' consentita dall'Ente Parco, fermo rimanendo il rispetto di eventuali prescrizioni e limitazioni dallo stesso Ente indicate, nel rispetto della convenzione stipulata tra il comune di Pantelleria e il Dipartimento regionale per l'affidamento in gestione dei terreni di proprieta' del comune. In ogni caso, tali attivita' non devono comportare oneri di nessuna natura a carico dell'Ente Parco. 3. I beni patrimoniali della Regione siciliana, nonche' degli enti locali, sono concessi in uso all'Ente Parco previo accordo.