Art. 6 
 
  1. Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e  lo  sviluppo
dell'attivita' agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali e
la creazione di nuova occupazione, sono attivate opportune  forme  di
incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati  ed
enti locali, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e in coordinamento con gli articoli  24  e  25
della legge regionale siciliana 6 maggio 1998, n.  81,  e  successive
modificazioni. 
  2. A tal fine l'Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione  dei
propri organi, puo' provvedere a trasmettere alla Regione uno  schema
di accordo di programma, ai sensi dell'art.  1-bis  della  richiamata
legge n. 394 del 1991, finalizzato al raggiungimento degli  obiettivi
di cui al comma 1 della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  entro  i
successivi cinque anni.