Art. 6 1. Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell'attivita' agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, sono attivate opportune forme di incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e in coordinamento con gli articoli 24 e 25 della legge regionale siciliana 6 maggio 1998, n. 81, e successive modificazioni. 2. A tal fine l'Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione dei propri organi, puo' provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della richiamata legge n. 394 del 1991, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, entro i successivi cinque anni.