Art. 7 1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nel suo territorio, l'Ente Parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualita' e che sono coerenti con le finalita' istitutive del parco.