IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art.  29-sexies,  del
decreto legislativo n.  152/2006,  aggiunto  dall'art.  7,  comma  5,
lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che  prevede
che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono stabiliti i  criteri  che  l'autorita'
competente dovra' tenere in conto  nel  determinare  l'importo  delle
garanzie finanziarie  da  prestare  alla  Regione  o  alla  Provincia
Autonoma territorialmente competente,  entro  12  mesi  dal  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo  di
adottare  le   misure   necessarie   a   rimediare   all'inquinamento
significativo del suolo  o  delle  acque  sotterranee,  con  sostanze
pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014/C  136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6
maggio 2014, recante «Linee guida  della  Commissione  europea  sulle
relazioni di riferimento di  cui  all'art.  22,  paragrafo  2,  della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  n.  272  del  13  novembre  2011  recante  le
modalita' per la redazione della relazione  di  riferimento,  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; 
  Considerata l'opportunita' di armonizzare i contenuti del  presente
decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e dell'interno, in corso di  perfezionamento,
che determina i requisiti e le capacita' tecniche e  finanziarie  per
l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi  compresi  i
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie  in
favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera  g)  e
comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006; 
  Considerato che  per  gli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  le
garanzie finanziarie prestate  ai  sensi  dell'art.  208,  comma  11,
lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive  di
quelle di  cui  all'art.  29-sexies,  comma  9-septies,  del  decreto
legislativo n. 152/2006,  salvo  chiarire  che  esse  possono  essere
escusse anche in ogni caso in cui  cio'  risulta  necessario  per  le
finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies,  lettera  c),
del decreto legislativo n. 152/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008,  relativo
alla  classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio   delle
sostanze e delle miscele; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'art.  29-sexies,  comma
9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  stabilisce
i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie
finanziarie di cui al medesimo comma. 
  2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art.  208,  comma
11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita'
di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di  prestare  le
garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies,  del
decreto legislativo n. 152/2006, per tali attivita', a condizione che
esse  possano  essere  escusse  dalla  Regione  o   dalla   Provincia
territorialmente competente anche in ogni caso in  cui  cio'  risulta
necessario  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  29-sexies,   comma
9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. Le installazioni per le quali non e' necessaria la presentazione
della relazione di riferimento di cui all'art.  29-quater,  comma  1,
lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non  sono  tenute  a
prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto. 
  4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art.
242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006,  per  la  corretta
esecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi   di   bonifica,
sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di
cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto  legislativo  n.
152/2006, per le attivita' condotte  sul  sito  di  bonifica  per  il
periodo  nel  quale  sono  in  essere.  Conseguentemente,  per   tali
attivita', le garanzie di cui al'art. 29-sexies, comma 9-septies, del
decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste  solo
contestualmente allo svincolo di  cui  all'art.  248,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 152/2006.