IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; Visto il decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerata l'opportunita' di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, in corso di perfezionamento, che determina i requisiti e le capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006; Considerato che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escusse anche in ogni caso in cui cio' risulta necessario per le finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma. 2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita' di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attivita', a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui cio' risulta necessario per le finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Le installazioni per le quali non e' necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto. 4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita' condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attivita', le garanzie di cui al'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.