Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  e  fatte  salve  le  ulteriori
definizioni di cui all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni: 
    a) sostanze  pericolose  pertinenti:  le  sostanze  in  tal  modo
individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13  novembre  2014,
recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento,
di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del  decreto  legislativo
n. 152/2006; 
    b) amministrazione preposta: la Regione o la  Provincia  autonoma
di  Trento  o  di  Bolzano  territorialmente  competente  (ai   sensi
dell'art. 29-sexies, comma  9-septies,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006) o l'autorita' da essa delegata,  ai  sensi  dell'art.  208,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.