Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni: a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo n. 152/2006; b) amministrazione preposta: la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006) o l'autorita' da essa delegata, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.