Art. 3 Ammontare della garanzia e modalita' di rilascio 1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in ragione delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosita' e delle quantita' delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonche' del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto. 2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorita' competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, puo' prevedere coefficienti unitari piu' elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto. 3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilita' tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta. 4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.