Art. 3 
 
          Ammontare della garanzia e modalita' di rilascio 
 
  1. L'ammontare della garanzia  finanziaria  prestata  dai  soggetti
obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi  dell'art.
29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' determinato in  ragione  delle  categorie  di
attivita'  condotte  nell'installazione,  dell'estensione  del   sito
dell'installazione,  della  pericolosita'  e  delle  quantita'  delle
sostanze  pericolose  pertinenti,  del  tipo  di  garanzia  prestata,
nonche' del periodo di vita utile dell'installazione residuo,  avendo
a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto  dell'IVA,  ove
dovuta) nell'allegato A al presente decreto. 
  2. Con riferimento  ad  installazioni  che  presentano  particolari
rischi ambientali ed igienico-sanitari,  l'autorita'  competente,  su
indicazione  dell'amministrazione  beneficiaria,  con   provvedimento
motivato, puo' prevedere coefficienti unitari piu' elevati di  quelli
indicati nell'allegato A al presente decreto. 
  3.  In  ogni  caso  l'ammontare  della  garanzia  finanziaria  deve
consentire la copertura dei  costi  della  valutazione  di  cui  alla
lettera b),  dell'art.  29-sexies,  comma  9-quinquies,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, nonche' della  progettazione  ed  attuazione
delle  misure  necessarie  per   rimediare   -tenendo   conto   della
fattibilita' tecnica- l'inquinamento in modo  da  riportare  il  sito
allo stato corrispondente a  quello  constatato  nella  relazione  di
riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma
9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora  la  citata
valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con  sostanze
pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione
di riferimento predetta. 
  4.   L'ammontare   delle   garanzie   finanziarie   rilasciate,   i
coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente
decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria  automatica  annuale
sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.