Art. 4 Riduzioni ed aggiornamenti 1. L'ammontare delle garanzie finanziarie e' ridotto di un importo fino al: a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS); b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A. 3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorita' competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorita' competente la loro riduzione.