Art. 6 
 
        Termini e durata della garanzie finanziarie prestate 
 
  1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto  e'  prestata
entro 12 mesi della validazione da  parte  dell'autorita'  competente
della relazione di  riferimento  di  cui  all'art.  29-sexies,  comma
9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152. 
  2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto  e'  prestata
fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera  b),  del
decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni. 
  3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria e' presentata fino
al termine di validita' dell'autorizzazione, maggiorato di due  anni,
nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per
espressa  richiesta  del  gestore,  preveda  la  scadenza  della  sua
validita' prima del termine  di  cui  all'art.  29-octies,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006. 
  4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata  inferiore  a
quella indicata ai commi 2 e 3, purche' sia  assicurato  il  relativo
rinnovo   senza   soluzione   di   continuita'   nella   espletazione
dell'obbligo di garanzia, nonche' il rispetto del successivo comma 6. 
  5.   L'amministrazione   preposta,   sulla   base   di    specifico
provvedimento, nelle more del completamento degli interventi  di  cui
al comma 4 del successivo art. 7,  puo'  trattenere  la  garanzia,  o
parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi
del commi 2 e 3 del presente titolo. 
  6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola  per
periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi  2  o  3,
egli provvede per tempo  a  prolungarne  la  validita',  in  modo  da
garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12  ulteriori  mesi
di copertura. Tale adempimento si configura  come  condizione  minima
per il rispetto  dei  contenuti  autorizzativi  prescritti  nell'art.
29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo  n.  152/2006,  e
pertanto  la  sua  violazione  e'  sanzionata  ai   sensi   dell'art.
29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo  n.  152/2006,  e'
contrastata con le misure di cui all'art.  29-decies,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la  facolta'  per
autorita' competente, previa diffida, di procedere  a  trattenere  la
garanzia, o parte di essa.