Art. 6 Termini e durata della garanzie finanziarie prestate 1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorita' competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni. 3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria e' presentata fino al termine di validita' dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validita' prima del termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006. 4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purche' sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuita' nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonche' il rispetto del successivo comma 6. 5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, puo' trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi del commi 2 e 3 del presente titolo. 6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validita', in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione e' sanzionata ai sensi dell'art. 29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e' contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facolta' per autorita' competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.