Art. 7 Svincolo estensioni ed escussione 1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attivita', l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorita' competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione. 2. In caso di variazione della titolarita' della gestione dell'istallazione da cui derivi la volturazione dell'attivita' autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore. 3. Dal momento della cessazione definitiva delle attivita' il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorita' competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attivita' di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attivita'. 4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorita' competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore e' tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici. 5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto. 6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta puo' avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.