IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  14  settembre
2011, n. 148, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137; 
  Visto l'art. 12  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  «Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense»; 
  Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i  massimali
minimi delle polizze assicurative a copertura  della  responsabilita'
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio  della  professione
di avvocato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Oggetto dell'assicurazione a copertura 
             della responsabilita' civile professionale 
 
  1.   L'assicurazione   deve   prevedere    la    copertura    della
responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i  danni  che  dovesse
colposamente  causare  a  terzi  nello   svolgimento   dell'attivita'
professionale. 
  2. L'assicurazione deve coprire la  responsabilita'  per  qualsiasi
tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente,
temporaneo, futuro. 
  3. L'assicurazione deve coprire  la  responsabilita'  dell'avvocato
anche per colpa grave. 
  4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi
causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 
  5. Non potranno essere  considerati  terzi  i  collaboratori  ed  i
familiari dell'assicurato. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  del  rischio  assicurato,  per
«attivita' professionale» deve intendersi: 
    a) l'attivita' di rappresentanza e difesa  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 
    b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali,  come
ad esempio  l'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o  l'esecuzione  di
notificazioni; 
    c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 
    d) la redazione di pareri o contratti; 
    e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita'  di
mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero
di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 132. 
  7. E' facolta' delle parti pattuire  l'estensione  della  copertura
assicurativa ad ogni altra attivita' al  cui  svolgimento  l'avvocato
sia comunque abilitato. 
  8. L'assicurazione deve prevedere,  altresi',  la  copertura  della
responsabilita'  civile  derivante  da  fatti  colposi  o  dolosi  di
collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 
  9. La copertura assicurativa si estende  alla  responsabilita'  per
danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro,  titoli
e valori  ricevuti  in  deposito  dai  clienti  o  dalle  controparti
processuali di questi ultimi. 
  10. In caso di responsabilita'  solidale  dell'avvocato  con  altri
soggetti,  assicurati  e  non,  l'assicurazione  deve  prevedere   la
copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo  il
diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.