Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza. 2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.