Art. 4 Assicurazione contro gli infortuni 1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche. 3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivita' professionale. 4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.