Art. 5 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Fatta salva  l'informazione  da  rendere  al  cliente  ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  gli
estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo  sono  resi
disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale
l'avvocato e' iscritto e presso il  Consiglio  nazionale  forense,  e
sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 
  2. Il presente decreto entra in vigore decorso un  anno  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Le  polizze  assicurative  stipulate   in   epoca   antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto dovranno  essere  adeguate
alle disposizioni in esso dettate. 
    Roma, 22 settembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando