IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
               in qualita' di Presidente del Comitato 
          interministeriale per il credito ed il risparmio 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante  il  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Vista la direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante  modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  aprile  2016,  n.  72,  recante
«attuazione della direttiva 2014/17/UE  in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del TUB, sulla  disciplina
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»; 
  Visto il Capo I-bis  («Credito  immobiliare  ai  consumatori»)  del
Titolo VI del TUB e, in particolare: 
    l'art.  120-quinquies,  comma  3,  che  attribuisce  alla   Banca
d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il  compito  di
stabilire le modalita' di calcolo del TAEG; 
    l'art. 120-octies, comma 4, secondo  cui  il  CICR,  su  proposta
della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche  delle  informazioni
da includere negli annunci pubblicitari, le  modalita'  per  la  loro
divulgazione  e   i   criteri   per   la   definizione   dell'esempio
rappresentativo; 
    l'art. 120-novies, comma 6, che affida al CICR, su proposta della
Banca  d'Italia,  l'attuazione  della   disciplina   sugli   obblighi
precontrattuali  dei  finanziatori,   anche   con   riferimento:   al
contenuto, ai criteri di  redazione  e  alle  modalita'  di  messa  a
disposizione delle informazioni  precontrattuali;  alle  modalita'  e
alla portata dei chiarimenti da fornire al consumatore; agli obblighi
specifici da osservare nei casi di comunicazioni  mediante  telefonia
vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive  rispetto  a  quanto
previsto dall'art. 67-novies del Codice del consumo; all'informazione
da rendere al consumatore  sul  contenuto  e  sui  possibili  effetti
dell'accordo previsto dall'art.  120-quinquiesdecies,  comma  3,  del
TUB; 
    l'art. 120-quaterdecies, comma 2, ai sensi del quale il CICR,  su
proposta della Banca  d'Italia,  puo'  stabilire  condizioni  per  il
diritto alla  conversione  della  valuta  in  cui  e'  denominato  il
finanziamento, con particolare riguardo: alla variazione  minima  del
tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al  momento  della
conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto  a  quella
indicata  al  comma  4  dell'art.   120-quaterdecies;   al   compenso
onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere
al finanziatore in base al contratto; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, il
quale stabilisce che gli articoli 120-octies e 120-novies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal  1°
novembre 2016, e che  le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016; 
  Vista la deliberazione CICR del 4 marzo 2003,  recante  «Disciplina
della trasparenza delle condizioni contrattuali  delle  operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari»; 
  Visto  il  decreto  adottato  in  via  di  urgenza   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze in qualita' di Presidente del CICR  del
3  febbraio  2011,  n.  117,  recante  «Disciplina  sul  credito   ai
consumatori e modifiche  alla  deliberazione  del  4  marzo  2003  in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari»; 
  Visto il Provvedimento della Banca  d'Italia  del  24  marzo  2010,
recante «Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di
contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza bancaria e finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 28 dicembre 2005, n. 262» e, in particolare, gli articoli 1, 3,
4 e 8; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle nuove  previsioni
del  TUB  in  materia  di  credito  immobiliare  ai  consumatori,  in
conformita' alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3,
e di cui all'art. 8, comma 1, terzo alinea, del  Provvedimento  della
Banca d'Italia del 24 marzo 2010, e che pertanto  la  proposta  della
Banca d'Italia e' stata formulata senza prima condurre un'analisi  di
impatto della regolamentazione e svolgere una consultazione pubblica,
tenuto conto del termine previsto dall'art. 3, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 72 del 2016, e dei tempi  necessari  per  l'emanazione
della disciplina attuativa del presente decreto da parte della  Banca
d'Italia; 
  Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la Consob,
ai sensi dell'art. 127, comma 3, del TUB; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, del TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Finalita' e principi generali 
 
  1. Il presente decreto da' attuazione al Capo I-bis del  Titolo  VI
del TUB. In armonia  con  le  regole  e  gli  obiettivi  del  diritto
comunitario, esso mira a realizzare un mercato interno trasparente ed
efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai  consumatori  un
elevato livello di protezione. 
  2. Le informazioni e le spiegazioni previste dal  presente  decreto
sono rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non  ingannevole,
adeguato   allo   strumento   di   comunicazione   utilizzato,   alle
caratteristiche del contratto di credito  e,  quando  personalizzate,
alle esigenze del consumatore, cosi' da favorire il confronto tra  le
diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di
valutarne le  implicazioni  e  assumere  una  decisione  informata  e
consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. 
  3. Quando le  informazioni  e  le  spiegazioni  sono  contenute  in
documenti,  questi  sono  redatti  nel  rispetto  delle  disposizioni
relative alla struttura  e  al  contenuto  previste  dalla  direttiva
2014/17/UE, secondo  modalita'  che  ne  assicurino  la  leggibilita'
grafica, semplicita' sintattica, chiarezza  lessicale,  logicita'  di
struttura e sono presentati in modo  coerente  con  lo  strumento  di
comunicazione utilizzato.