IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); Vista la direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante «attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del TUB, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»; Visto il Capo I-bis («Credito immobiliare ai consumatori») del Titolo VI del TUB e, in particolare: l'art. 120-quinquies, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalita' di calcolo del TAEG; l'art. 120-octies, comma 4, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo; l'art. 120-novies, comma 6, che affida al CICR, su proposta della Banca d'Italia, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, anche con riferimento: al contenuto, ai criteri di redazione e alle modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; alle modalita' e alla portata dei chiarimenti da fornire al consumatore; agli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 67-novies del Codice del consumo; all'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3, del TUB; l'art. 120-quaterdecies, comma 2, ai sensi del quale il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione della valuta in cui e' denominato il finanziamento, con particolare riguardo: alla variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4 dell'art. 120-quaterdecies; al compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, il quale stabilisce che gli articoli 120-octies e 120-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016, e che le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016; Vista la deliberazione CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Visto il decreto adottato in via di urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, recante «Disciplina sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, recante «Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 8; Considerata la necessita' di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito immobiliare ai consumatori, in conformita' alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, e di cui all'art. 8, comma 1, terzo alinea, del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, e che pertanto la proposta della Banca d'Italia e' stata formulata senza prima condurre un'analisi di impatto della regolamentazione e svolgere una consultazione pubblica, tenuto conto del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, e dei tempi necessari per l'emanazione della disciplina attuativa del presente decreto da parte della Banca d'Italia; Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del TUB; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB; Decreta: Art. 1 Finalita' e principi generali 1. Il presente decreto da' attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, esso mira a realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione. 2. Le informazioni e le spiegazioni previste dal presente decreto sono rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non ingannevole, adeguato allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, cosi' da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. 3. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2014/17/UE, secondo modalita' che ne assicurino la leggibilita' grafica, semplicita' sintattica, chiarezza lessicale, logicita' di struttura e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.