Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  contratti  di   credito
immobiliare ai consumatori  come  definiti  dall'art.  120-quinquies,
comma 1, lettera c), del TUB e con le  eccezioni  previste  dall'art.
120-sexies del TUB (di seguito «contratti di credito»).