Art. 4 Annunci pubblicitari 1. Ai sensi dell'art. 120-octies del TUB, gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito sono divulgati secondo modalita' conformi a quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva 2014/17/UE e contengono un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva. 2. Gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che e' a disposizione della clientela la documentazione prevista per l'informativa precontrattuale.