Art. 5 
 
                     Informativa precontrattuale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 120-novies del TUB, prima  della  conclusione
del contratto di credito il consumatore ha il diritto di ricevere  le
informazioni generali e personalizzate previste dagli articoli  13  e
14 e dall'Allegato II della direttiva 2014/17/UE. 
  2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore
assicura  che   il   consumatore   possa   ottenere   agevolmente   e
gratuitamente chiarimenti  che  gli  consentano  di  valutare  se  il
contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze  e  alla  propria
situazione finanziaria. A questo fine  il  finanziatore  si  dota  di
procedure organizzative e di controllo interno aventi  a  oggetto  le
modalita' e la portata dell'assistenza  da  fornire  al  consumatore,
cosi' da assicurare che i chiarimenti: 
    a)  rispondano  alle  domande  formulate  dal  consumatore  sulla
documentazione precontrattuale  fornitagli,  le  caratteristiche  del
contratto proposto e gli effetti che  possono  derivargli  a  seguito
della sua conclusione; 
    b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente  o  comunque
attraverso  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  che  consentano
un'interazione individuale; 
    c) siano forniti  da  personale  in  possesso  di  un'adeguata  e
aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti,  dei  diritti
dei consumatori e della disciplina adottata  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  3. Per i contratti di credito commercializzati mediante  telefonia,
la  descrizione  delle  principali  caratteristiche   del   contratto
prevista dall'art. 67-novies del Codice del Consumo comprende  almeno
le informazioni previste dall'art. 14, paragrafo 10, e  dall'Allegato
II della direttiva 2014/17/UE. 
  4. Gli obblighi previsti dai commi precedenti  si  applicano  anche
nel caso di offerta attraverso intermediari del credito. 
  5. Se il contratto di credito contiene la clausola di cui  all'art.
120-quinquiesdecies, comma 3, del TUB, al  consumatore  sono  fornite
informazioni  sul   contenuto   specifico   della   clausola,   sulle
caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma 4, lettera c), del
medesimo art. 120-quinquiesdecies e  sui  possibili  effetti  per  il
consumatore.