Art. 6 
 
              Finanziamenti denominati in valuta estera 
 
  1. Il consumatore ha il diritto di convertire la valuta  estera  in
cui e' denominato il credito, ai sensi dell'art. 120-quaterdecies del
TUB, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto,  si
e' verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore  al
20 per cento. 
  2. Per l'esercizio del diritto di conversione, il consumatore  puo'
essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di
credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della  natura  e
dell'entita' degli oneri che il finanziatore  puo'  essere  tenuto  a
sostenere in relazione alla  conversione  del  finanziamento  in  una
valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al  momento
della conclusione del contratto.