Art. 6 Finanziamenti denominati in valuta estera 1. Il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui e' denominato il credito, ai sensi dell'art. 120-quaterdecies del TUB, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si e' verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento. 2. Per l'esercizio del diritto di conversione, il consumatore puo' essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell'entita' degli oneri che il finanziatore puo' essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.