Art. 2 Misure per il contenimento della morosita' 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai fini del contenimento della morosita' nel settore del servizio idrico integrato nel rispetto dei diritti dell'utente e tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, disciplina almeno: a) le modalita' e le tempistiche di lettura e autolettura dei contatori; b) le modalita' di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi; c) la periodicita' e le modalita' di fatturazione; d) le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati; e) le modalita' di gestione dei reclami; f) le modalita' di gestione delle controversie; g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosita'; h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.