Art. 2 
 
             Misure per il contenimento della morosita' 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
ai fini del contenimento della morosita'  nel  settore  del  servizio
idrico integrato nel rispetto dei diritti dell'utente e tenuto  conto
dell'equilibrio  economico  finanziario  della  gestione,  disciplina
almeno: 
    a) le modalita' e le tempistiche di  lettura  e  autolettura  dei
contatori; 
    b) le modalita' di ammodernamento dei  sistemi  di  misura  e  di
lettura dei consumi; 
    c) la periodicita' e le modalita' di fatturazione; 
    d) le procedure di pagamento anche con definizione  di  piani  di
rateizzazione per importi determinati; 
    e) le modalita' di gestione dei reclami; 
    f) le modalita' di gestione delle controversie; 
    g) le procedure di messa in mora dell'utente e  di  recupero  del
credito, assicurando una congrua  tempistica  per  il  rientro  della
morosita'; 
    h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.