Art. 3 Utenze morose non disalimentabili 1. In nessun caso e' applicata la disalimentazione del servizio a: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali e' in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno; b) le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti e' garantito l'accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresi' previste adeguate forme di comunicazione all'utenza e di rateizzazione anche in caso di morosita' al fine di garantire l'accesso al quantitativo minino vitale e di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.