Art. 4 
 
                 Morosita' e fornitura del servizio 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
nel definire le direttive per il  contenimento  della  morosita'  nel
settore del servizio idrico integrato prevede  a  tutela  dell'utente
che la sospensione del servizio sia applicata: 
    a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse  da  quelle
previste all'art. 3, comma 1,  soltanto  successivamente  al  mancato
pagamento di  fatture  che  complessivamente  siano  superiori  a  un
importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al  volume  della
fascia agevolata, come determinata dall'AEEGSI; 
    b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare
messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione  del
deposito cauzionale, ove versato, nei  casi  in  cui  lo  stesso  non
consenta la copertura integrale del debito. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce: 
    a) gli utenti domestici residenti che versano  in  condizioni  di
documentato stato di disagio economico-sociale: 
    b) le utenze relative  ad  attivita'  di  servizio  pubblico  non
disalimentabili; 
    c) gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del  gestore
prima di procedere alla sospensione del servizio; 
    d) le forme di rateizzazione che il gestore dovra'  adottare  per
la definizione di piani di rientro in caso di morosita'; 
    e)  le  modalita'  di  riattivazione  del  servizio  in  caso  di
sospensione; 
    f) le modalita' di reintegro da parte  dell'utente  del  deposito
cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di  rateizzazione
con addebito in fattura.