Art. 4 Morosita' e fornitura del servizio 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosita' nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell'utente che la sospensione del servizio sia applicata: a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all'art. 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall'AEEGSI; b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale: b) le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico non disalimentabili; c) gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio; d) le forme di rateizzazione che il gestore dovra' adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosita'; e) le modalita' di riattivazione del servizio in caso di sospensione; f) le modalita' di reintegro da parte dell'utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.