Art. 2 
 
                       Procedura di pagamento 
 
  1. Al fine di garantire il pagamento  mensile  e  tempestivo  delle
somme spettanti al personale destinatario di incarichi  di  supplenza
breve e saltuaria per le  prestazioni  di  lavoro  rese,  vengono  di
seguito fissati i termini da rispettare nel processo di  assegnazione
delle  risorse  alle  istituzioni  scolastiche  e  di  pagamento  del
personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare
il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo
giorno del mese successivo a  quello  di  riferimento,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29  marzo  2016,
n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio  2016,  n.
89. 
  2. La procedura  si  svolge  in  cooperazione  applicativa  tra  il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca (SIDI) e due  sistemi  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della
Ragioneria generale dello Stato (RGS). 
  3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDI i
dati  giuridici  delle  assenze   del   personale   di   titolarita'.
Successivamente  stipulano  con  i  supplenti  brevi  e  saltuari   i
contratti, per  la  copertura  delle  predette  assenze,  provvedendo
all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi  al
sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il
contratto  trasmesso  a  NoiPA  risulta  «accettato»,  le  segreterie
scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI  e
alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico  (VSG),
degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto  gia'  trasmesso
concernenti ogni singolo rapporto  di  supplenza,  qualora  presenti.
Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono  necessarie
ai  fini  dell'esatto  e   completo   calcolo   della   retribuzione.
L'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto  deve  avvenire
entro due giorni  lavorativi  dalla  conclusione  del  contratto,  se
questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi  del  mese
successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  il  sistema
NoiPA,  sulla  base  dei   contratti   inseriti   dalle   istituzioni
scolastiche nel sistema SIDI, effettua il  calcolo  delle  competenze
spettanti al personale supplente che restituisce entro  una  giornata
lavorativa.  Entro  lo  stesso  termine  il  sistema  NoiPA  effettua
l'elaborazione di tutti i prospetti concerne il  contratto  medesimo,
procedendo agli eventuali  ricalcoli  delle  rate,  in  modo  che  le
istituzioni scolastiche possano autorizzarle nei  tempi  previsti  al
comma  3  del  presente  articolo.  Tale  periodicita'  puo'   essere
eccezionalmente protratta a tre  giorni  lavorativi  nei  periodi  di
chiusura del sistema  NoiPA,  a  seguito  delle  emissioni  ordinarie
comunicate ogni anno preventivamente  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR). 
  5. Il MIUR, ricevuti i dati economici da parte di NoiPA, attraverso
il sistema di gestione dei POS  (GePos),  effettua  il  controllo  di
capienza  dei  POS  delle  istituzioni  scolastiche  e   associa   il
pertinente capitolo di bilancio alle rate del contratto elaborato  da
NoiPA.  In  presenza  di  non  adeguata  copertura  finanziaria   sui
pertinenti capitoli di ogni singolo Punto Ordinante di  spesa  (POS),
il sistema GePos effettua la verifica di capienza sui capitoli  dello
stato di previsione del MIUR e provvede a quantificare il fabbisogno,
predisponendo i conseguenti piani di riparto.  Tale  procedura  resta
valida fino a concorrenza delle disponibilita'  finanziarie  iscritte
nei pertinenti capitoli di bilancio, restituendo  in  caso  contrario
una segnalazione di incapienza dei capitoli medesimi che permane fino
al reintegro delle risorse finanziarie necessarie. 
  6.  Le  istituzioni  scolastiche,  verificata  la   correttezza   e
completezza dei dati giuridici ed esaminata la  congruita'  dei  dati
economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il  pagamento  delle  rate
secondo le tempistiche di cui al comma 3. 
  7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB  presso  il
MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal  sistema  GePos  per
assegnare le disponibilita' finanziarie sui POS  di  ciascuna  scuola
entro i primi  7  giorni  lavorativi  del  mese,  ferma  restando  la
possibilita' di adottare ulteriori piani di riparto. 
  8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della  scuola  e  la
predisposizione dei piani di riparto,  il  Sistema  NoiPA,  entro  un
giorno  lavorativo,  inoltra   la   richiesta   di   verifica   delle
disponibilita'  finanziarie  al  sistema  Spese  di  RGS   e   riceve
contestualmente l'esito del controllo di  capienza.  La  liquidazione
delle retribuzioni sara' possibile  solo  se  il  predetto  esito  e'
positivo. 
  9. Verificata la disponibilita' finanziaria sui pertinenti capitoli
di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo  rende
disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento
tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun
mese, anticipata al primo giorno utile se  il  18  del  mese  dovesse
ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in  concomitanza  con
l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le  emissioni  del
mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla
circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario. 
  10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7,  8  e  9,  e'
data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione
ordinante. L'UCB presso il MIUR effettua il controllo successivo  dei
medesimi ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera e bis), e 3-bis  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotti dall'art.
5, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 12 maggio  2016,
n. 93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre  2016,  in
via transitoria, 1'UCB presso il MIUR procede  alla  validazione  dei
piani di riparto entro 5 giorni  lavorativi  dal  ricevimento,  salvo
quanto  previsto  dal  comma  9  in  relazione  alla  verifica  della
disponibilita' finanziaria. 
  11. Periodicamente e comunque prima della  conclusione  di  ciascun
anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano  lo  stato  dei
prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'iter
gestionale.